Stiamo selezionando un nuovo direttore di filiale per l’ufficio di Viale Angelico (zona Prati)! Sei bravo nella gestione delle RISORSE UMANE e Ti soddisferebbe crescere e formare nuovi Agenti Immobiliari? Si….. allora sali a bordo!
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CALCOLO IMPOSTA DI SUCCESSIONEIMPOSTA SUGLI IMMOBILI:Nel caso di prima casa anche solo per uno dei beneficiari le imposte sono in misura fissa di € 200
William Tessitore Per cercare di formulare delle previsioni circa l’andamento del mercato immobiliare prima di tutto va analizzato quello che è successo negli ultimi 20 anni o quasi. Dopo la bolla speculativa post ingresso nell'euro avvenuta tra il 2002 ed il 2008, il mercato immobiliare ha cominciato piano piano a perdere valore con un ribasso dei prezzi costante e molto marcato a partire dal 2011, anno in cui si sono registrate la metà delle transazioni rispetto al 2006 (periodo di massime transazioni da non confondere con il picco massimo dei prezzi del 2008). Nel passato l’evoluzione del mercato immobiliare è stata abbastanza ciclica, una volta si diceva che il mercato immobiliare avesse un giro completo di orologio, 6 anni sale e 6 anni scende con il risultato che il picco massimo era sempre più alto del picco massimo precedente, da lì il famoso detto “il mattone non tradisce mai”. Cosa succede in caso di difficoltà a adempiere ad un contratto preliminare concluso prima dell’imposizione delle misure di sicurezza atte ad impedire il diffondersi del contagio da Coronavirus? Il concreto rischio di non poter stipulare l’atto notarile o che lo stesso sia differito è una legittima preoccupazione di quanti abbiano sottoscritto un contratto preliminare prima dell’inizio della Pandemia. La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (G.U. n. 304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45), è entrata in vigore il 1° gennaio 2020. Le principali norme di interesse per il settore immobiliare sono inserite nella Sezione I, articolo 1, formato da 884 commi. SALGONO AL 26% LE PLUSVALENZE FISCALI UNIFICAZIONE IMU E TASI La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (G.U. n. 304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45), è entrata in vigore il 1° gennaio 2020. Le principali norme di interesse per il settore immobiliare sono inserite nella Sezione I, articolo 1, formato da 884 commi. Tra le novità: NOVITÀ’ PER I CONDOMINI ARRIVA IL BONUS FACCIATA 90% RINNOVI PER I BONUS RISTRUTTURAZIONI, ECO BONUS E BONUS MOBILI SCONTO FATTURA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA “ABROGATE DISPOSIZIONI DECRETO CRESCITA” La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (G.U. n. 304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45), è entrata in vigore il 1° gennaio 2020. Le principali norme di interesse per il settore immobiliare sono inserite nella Sezione I, articolo 1, formato da 884 commi. Tra le novità: CONFERMATA DEFINITIVAMENTE L’ALIQUOTA DEL 10% PER I CONCORDATI CONFERMATA LA DEDUCIBILITÀ’ IMU PER GLI IMMOBILI STRUMENTALI ABOLITA LA CEDOLARE SECCA SUI LOCALI COMMERCIALI Case, prezzi in calo in Italia nei prossimi due anniMentre le quotazioni in Europa continueranno a crescere nel prossimo biennio, anche se a un ritmo minore di quello riscontrato finora, l’Italia rimane l’unica eccezione dove le previsioni sono ancora negative, con un calo dei valori del 17,2% dal 2010 La conferma della difficoltà del mercato residenziale italiano arriva da un report di Standard and Poor's, che prevede come l’Italia rimane l’unica eccezione in Europa, con previsioni ancora negative. l’Italia è il fanalino di coda tra i dieci mercati immobiliari coperti dall'agenzia di rating, dove si prevede un calo dei prezzi anche nel 2020», anche se il segno più che dovrebbe tornare dal 2021. Unica piazza in controtendenza è quella di Milano. Il diritto di Abitazione del convivente in caso di morte del proprietario rimane per un periodo compreso tra i due e i cinque anni! In riferimento al diritto di abitazione riconosciuto al convivente di fatto superstite occorre far riferimento al comma 42 della L. 76 del 2016 secondo cui: “Salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.”. Il riconoscimento del diritto di continuare ad abitare nella casa comune ad opera del citato art. 1, comma 42, della L. 76 del 2016 è volto a garantire la tutela del diritto all'abitazione dalle pretese restitutorie dei successori del defunto per un lasso di tempo ragionevolmente sufficiente a consentite al convivente superstite di provvedere in altro modo a soddisfare l’esigenza abitativa. |
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