Il diritto di Abitazione del convivente in caso di morte del proprietario rimane per un periodo compreso tra i due e i cinque anni! In riferimento al diritto di abitazione riconosciuto al convivente di fatto superstite occorre far riferimento al comma 42 della L. 76 del 2016 secondo cui: “Salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.”. Il riconoscimento del diritto di continuare ad abitare nella casa comune ad opera del citato art. 1, comma 42, della L. 76 del 2016 è volto a garantire la tutela del diritto all'abitazione dalle pretese restitutorie dei successori del defunto per un lasso di tempo ragionevolmente sufficiente a consentite al convivente superstite di provvedere in altro modo a soddisfare l’esigenza abitativa.
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March 2024
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