![]() Il Decreto Legislativo del 31.05.2010 n. 78 art. 19 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30.07.2010 prevede che: “gli atti pubblici o le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di diritti reali su fabbricati già esistenti, devono riportare, per le unità immobiliari urbane, l’indicazione dei dati catastali e planimetrici, oltre che una specifica dichiarazione rilasciata dagli intestatari, pena la nullità degli atti medesimi.” In parole semplici, un atto notarile (contratto di compravendita, donazione, atto di divisione di un immobile) per essere valido, deve contenere necessariamente l’identificazione catastale del bene, il riferimento delle planimetrie depositate in catasto e l’attestazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, resi noti mezzo dichiarazione dell'intestatario della proprietà. Per questo motivo è sempre utile, prima ancora di porre un immobile in vendita, verificare (tramite un tecnico sarebbe più consigliabile) che lo stato dei luoghi dell’immobile corrisponda alle planimetrie depositate al competente catasto fabbricati. Cosa succede se la planimetria non corrisponde?
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![]() Dal 9 novembre 2015 all’interno delle visure catastali vengono indicate due superfici:
anche se diversa dalla Superficie Calpestabile (sicuramente inferiore), la Superficie Catastale permette di avere un metro di valutazione univoco per tutti gli immobili, a mio giudizio indispensabile, per avere il famoso rapporto prezzo per metro quadrato, nonché utile per comparare i diversi immobili in vendita e sapere con un dato ufficiale la grandezza dell’immobile che si sta acquistando. Ma cos’è la Superficie Catastale e, soprattutto, come si calcola?
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November 2023
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