Quali sono i vantaggi fiscali per i giovani sotto i 36 anni che acquistano la prima casa dopo l’entrata in vigore del D.L. 73/20201?
Alcune notizie utili dalla VALUTARE.CASA Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 (abitazioni di lusso, Castelli, palazzi eminenti) e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell’I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente), non superiore a 40.000 euro annui. Praticamente non si pagano le imposte di registro, ipotecarie e catastali ma, attenzione, al tetto dell’I.S.E.E. di € 40.000, soprattutto quando il “Giovane” vive con i genitori. Per gli atti soggetti ad I.V.A. (imposta sul valore aggiunto), invece, è attribuito ai giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato, un credito d’imposta di ammontare pari all’I.V.A. in relazione all’acquisto. Il credito d’ imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, o può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; N.B.: atti soggetti ad I.V.A. sono solitamente gli acquisti da costruttore o da società immobiliare che ha costruito o ristrutturato negli ultimi 5 anni (s e il venditore sceglie di assoggettare l’operazione a Iva, la scelta va espressa nell’atto di vendita o nel contratto preliminare); Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi. Per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i giovani sotto i 36 anni (sempre con I.S.E.E. inferiore a € 40.000) e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 % del capitale mutuato Le disposizioni di cui ai commi del D.L. 73/2021 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 30 giugno 2022. William Tessitore VALUTARE.CASA S.r.l.
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