Le norme contenute nei commi 63 e seguenti dell’articolo 1 della LEGGE N. 124 del 04 agosto 2017, concedono la possibilità che il corrispettivo della vendita sia consegnato in deposito al Notaio anziché essere versato immediatamente al venditore.
Il Notaio provvederà a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore del venditore, eseguita la pubblicità dell’atto notarile e verificata l’assenza di gravami e formalità pregiudizievoli. Il Notaio detrarrà, altresì, direttamente dal corrispettivo della vendita, tutte le eventuali somme destinate ad estinzione di oneri o spese non pagate dai venditori stessi. Occorre precisare che tale deposito non è obbligatorio ma facoltativo, e potrà avvenire solo se a richiederlo sia una delle parti del contratto. È scontato che tale facoltà sarà eventualmente richiesta dall'acquirente, il quale è ampliamene tutelato dalle nuove norme ma, quali possono essere le problematiche per il venditore?
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March 2024
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