![]() Il 28 giugno 2019 è stato approvato al Senato la conversione in Legge del Decreto crescita. Con questo decreto ci saranno tre piccoli grandi cambiamenti:
![]() La normativa che prevedeva che i redditi da locazione fondiaria, se non percepiti, non concorrevano a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore è stata sostituita con la conversione in Legge del Decreto crescita. Pertanto, è sufficiente che la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica la tassazione separata ex articolo 21 TUIR. Tali disposizioni troveranno applicazione per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare. 3. Art. 19-bis. - Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato In mancanza della comunicazione prevista dal comma 5 dell'articolo 2 della Legge n. 431/1998, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio. Se hai dei dubbi sul Decreto Crescita contattaci e risponderemo a tutte le tue domande!
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