La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (G.U. n. 304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45), è entrata in vigore il 1° gennaio 2020. Le principali norme di interesse per il settore immobiliare sono inserite nella Sezione I, articolo 1, formato da 884 commi. SALGONO AL 26% LE PLUSVALENZE FISCALI UNIFICAZIONE IMU E TASI Plusvalenze immobiliari (comma 695)
L’imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze realizzate in caso di cessione di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni (costituita dalla differenza fra il prezzo di acquisto della casa e quello di vendita), di cui al comma 496 dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, passa dal 20% al 26%. L’imposta sostitutiva si corrisponde all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio. Unificazione Imu Tasi (commi da 738 a 783) A decorrere dall'anno 2020, l’imposta unica comunale (IMU) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). La TASI è abolita. Resta invece in vigore l’IMU, il cui presupposto impositivo è il possesso di immobili pur rimanendo l’esenzione prima casa non siano di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9). I soggetti attivi dell’imposta sono i comuni, mentre i soggetti passivi sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Il conduttore non dovrà più, pertanto, corrispondere una quota del 10% dell’IMU come accadeva fino al 2019. Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili da parte del titolare di un diritto reale. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore degli immobili, come determinato nei commi 745 e 746. Continua ad applicarsi lo stesso metodo di calcolo: rendita catastale rivalutata del 5%, alla quale si applica un coefficiente che dipende dalla categoria catastale. Salvo altre ipotesi di destinazione d’uso degli immobili o in ragione della loro natura ovvero di esenzione dall'imposta (di cui al comma 759), l’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. L’imposta è dovuta al comune per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
0 Comments
Leave a Reply. |
Archivi
March 2024
Categorie
All
|