![]() L’articolo 1130 c.c. stabilisce che l’amministratore di un condominio ha il dovere di mantenere un registro chiamato anagrafe condominiale. Questo registro contiene le informazioni generali dei proprietari (nome, cognome, codice fiscale, residenza) e dei titolari di diritti reali (usufrutto, uso, diritto di abitazione) e personali di godimento (locazione o comodato d’uso). Per quanto sopra, corre l’obbligo da parte del Venditore di comunicare all’amministratore di condominio l’avvenuta vendita dell’immobile e di fornire, allo stesso, una specifica documentazione consistente nella «copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto». In caso di mancata comunicazione il venditore continua ad essere obbligato in solido con l’acquirente a pagare le spese, in relazione all’anno in corso e a quello successivo. Molto spesso ci troviamo in difficoltà perché il venditore, giustamente, non vorrebbe inoltrare l’atto notarile integrale all’amministratore di Condominio, contratto che potrebbe contenere informazioni personali di cui non si vuol far partecipe il terzo. A mio parere il Venditore ha tutto il diritto, in conformità ai principi in materia di protezione dei dati personali, di non voler inoltrare all’Amministratore di Condominio l’atto notarile integrale. Una valida alternativa può essere quella di inoltrare all’amministratore di condominio la “dichiarazione di avvenuta stipula” rilasciata dal notaio rogante, ovvero la dichiarazione del Notaio, nella sua qualità di Pubblico Ufficiale, attestante il passaggio di proprietà. Naturalmente detta dichiarazione deve contenere tutti i dati essenziali all’amministratore di condominio per poter aggiornare l’anagrafe condominiale, quali: il nome e cognome della Parti (Acquirente/i e Venditore/i) e relativi codici fiscali, l’individuazione del bene e delle eventuali pertinenze (piano, interno, scala, palazzina) e i dati catastali (foglio, particella e subalterno). William Tessitore
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March 2024
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